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Crediti deteriorati, a vuoto il decreto ingiuntivo della Sirio Npl di Conegliano

  • 8 apr
  • Tempo di lettura: 2 min

Il tribunale di Pescara ha accolto il ricorso dell'avvocato Bigi ispirato a recenti sentenze della Cassazione Civile: C'era un difetto di notifica





Dal tribunale di Pescara arriva un'interessante sentenza sul mondo della cartolarizzazione dei crediti deteriorati. Si tratta di un giudizio avente ad oggetto un decreto ingiuntivo promosso dalla Sirio Npl di Conegliano (Treviso) quale mandataria di precedenti altri istituti di credito, dai quali ha ricomprato il credito richiesto, per l'appunto, a mezzo di decreto ingiuntivo. Il giudice monocratico Michaela Di Cintio ha accolto il ricorso degli opponenti, difesi dall'avvocato Giancarlo Bigi del foro di Pescara, che hanno eccepito, in modo illuminante, preciso e puntuale, il difetto di legittimazione attiva in capo alla Sirio Npl.


Il Giudice ha dato ragione alla difesa degli opponenti poiché, in accoglimento di recentissime sentenze emesse dalla Cassazione Civile ha deciso che "alla luce dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva, formulata dall’opponente, l’opposta non ha fornito la prova certa e tranquillante dell’inclusione del credito originario nell’operazione di cessione. A fronte di tali gravi lacune istruttorie, stante la specifica eccezione sollevata dagli opponenti, sarebbe stato onere della società convenuta (si badi, attrice in senso sostanziale) fornire la documentazione dalla quale poter verificare l’esistenza del credito, la prova della cessione e se il credito attenzionato rientrasse (o meno) tra quelli oggetto di cessione. In conclusione, non essendo stata fornita prova della titolarità del credito l’opposizione merita integrale accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo".


L'avvocato Giancarlo Bigi del foro di Pescara
L'avvocato Giancarlo Bigi del foro di Pescara

Le sentenze della Cassazione a cui si fa riferimento - numero 23834, 23849 e 23852 del 25 agosto 2025 - hanno statuito il seguente principio: la prova della titolarità del credito, deve essere fornita dall’Istituto che intenda ottenere titolo fondato sul credito ceduto con l’allegazione sia del contratto di cessione, che dell’esatte identificazione del credito azionato in monitorio nell’ambito dell’elenco delle posizioni cedute, con l’esatta e specifica indicazione della sequenza numerica che la identifica.


La Sirio Npl è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

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